I l Decreto sostegni Ter (Dl 4/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio, ha portato all'emanazione di ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid. Il documento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma per diverse misure sono previste specifiche decorrenze. Le analizziamo di seguito insieme alle numerose novità contenute nel Decreto, che toccano direttamente anche bar, ristoranti e l'intero comparto del turismo.
Con l’art. 2 del Dl 4/2022 viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:
Nella tabella di seguito riportiamo i codici Ateco rilevanti:
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:
Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
Con l’art. 3 co. 2 del Dl 4/2022 vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (Horeca), di cui all’art. 1-ter del DL 73/2021.
Il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici Ateco:
Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Con l’art. 1 co. 1 del DL 4/2022 viene rifinanziato, in misura pari a 20 milioni per l’anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021 (es. discoteche, sale da ballo).
L’art. 9 co. 2 del Dl 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del Covid 19, nonchè di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.
Il contributo è posto in favore di:
L’art. 9 co. 3 del Dl 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e delle società sportive dilettantistiche (Ssd) maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Le disposizioni attuative del contributo in esame saranno stabilite con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.
L’art. 28 del Dl 4/2022 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del Dl 34/2020.
Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d’imposta.
Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo co. 2, quindi, è possibile optare alternativamente:
L’art. 28 co. 2 del Dl 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.
L’art. 5 del Dl 4/2022 prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo di riferimento.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
Per il settore turismo, il credito d’imposta in esame aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali. In particolare:
L’art. 5 del Dl 4/2022 prevede che il credito d’imposta in esame spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 28 del Dl 34/2020 in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
A seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
L’art. 5 del Dl 4/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.
L’art. 3 co. 3 del Dl 4/2022 ha esteso a nuovi settori il credito d’imposta riconosciuto (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020):
L’ampliamento dei beneficiari opera limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”). In assenza di specifica previsione, non mutano invece i settori beneficiari dell’incentivo con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”).
Per effetto della modifica, l’incentivo viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:
I nuovi beneficiari si aggiungono a quelli precedentemente individuati dal Dm 27.7.2021. Il quadro completo delle attività beneficiarie dell’agevolazione è riportato nella seguente tabella.
Con l’art. 9 co. 1 del Dl 4/2022 viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all’art. 81 del Dl 104/2020.
L’art. 10 del Dl 4/2022 modifica l’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 (recante le misure del credito d’imposta investimenti in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-2025), prevedendo che in relazione agli investimenti “inclusi nel Pnrr, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.
Con l’art. 15 del Dl 4/2022 viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Dm 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Viene previsto l’adeguamento dell’art. 54 del DL 34/2020 ai nuovi massimali previsti alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato, per cui le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, fino a un importo di 2,3 milioni di euro per impresa, in luogo del precedente limite di 1,8 milioni di euro (fermo restando i diversi limiti per le imprese del settore pesca e acquacoltura, pari a 345.000,00 euro, e della produzione primaria di prodotti agricoli, pari a 290.000,00 euro). Viene inoltre modificato l’art. 60-bis del DL 34/2020 relativo agli aiuti per i costi fissi non coperti, aumentando il massimale a 12 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente massimale di 10 milioni di euro).
A decorrere dall’1.3.2022, a seguito dell’applicazione a regime dell’assegno unico e universale per i figli, disciplinato dal DLgs. 29.12.2021 n. 230:
Al fine di coordinare meglio la nuova disciplina, mediante ulteriori modifiche all’art. 12 del Tuir, viene stabilito che:
Per effetto di quest’ultima disposizione viene quindi confermato che la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico, di cui all’art. 12 del Tuir, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:
In relazione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo dal 25.12.2021 al 31.1.2022 (ai sensi dell’art. 6 co. 2 del Dl 221/2021), è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio 2022 relativi:
I versamenti sospesi in esame, qualora non effettuati entro il 17.1.2022 (in quanto il 16 era domenica) dovranno avvenire:
Il Dl 4/2022, agli artt. 7, 22 e 23, introduce una serie disposizioni di interesse per le aziende che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, il provvedimento in esame prevede:
L’art. 7 del Dl 4/2022 riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività econo-miche (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell’attività ricreativa, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022, dell’esonero dal versamento:
In via eccezionale, l’art. 22 co. 1 e 2 del Dl 4/2022 riconosce alle imprese con non meno di 1.000 lavoratori dipendenti e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del DL 20.7.2021 n. 103.
Tale proroga è prevista per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.3.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
L’art. 23 del Dl 4/2022 apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015, prevedendo, tra le varie:
L’art. 4 co. 2 del DL 4/2022 riconosce l’esonero ex art. 7 del Dl 104/2020 per le assunzioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.3.2022. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022.
L’esonero riguarda i datori di lavoro rientranti nei settori:
In particolare, l’esonero si applica in caso di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei suddetti settori effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L’agevolazione consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi Inail), limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi. In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
L’art. 6 del Dl 4/2022 stabilisce che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del DL 14.8.2020 n. 104, non fruiti alla data dell’8.1.2022, sono utilizzabili entro la data del 31.3.2022.
Viene incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all’art. 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34. Il Fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del DL 42/2004. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre.
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.
L’art. 8 co. 1 del DL 4/2022 prevede il rifinanziamento dei Fondi di cui all’art. 89 co. 1 del DL 18/2020, istituiti presso il Ministero della Cultura al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid.
Nel dettaglio, detti Fondi sono incrementati, per l’anno 2022, di:
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.
Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e di indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, l’art. 26 del Dl 4/2022 istituisce:
Le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del reale danno economico patito, saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
La concessione di tali contributi economici è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
L’art. 8 co. 3 del DL 4/2022 proroga fino al 30.6.2022 l’esonero dal pagamento ai Comuni del canone patrimoniale unico, di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, disposto dall’art. 65 co. 6 del Dl 73/2021 per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e circensi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
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